PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER IL RIENTRO CERVELLI E GLI IMPATRIATI

L’Agenzia delle entrate ha istituito i nuovi codici tributo per effettuare il versamento, del 10 o del 5 per cento dei redditi, necessario per estendere il regime speciale agevolato di cui all’articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015 – c.d. “REGIME IMPATRIATI” che prevede, per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano, la detassazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. Tale previsione grazie alla con la risoluzione 27/E/2021.

Si tratta del codice tributo “1860” da indicare per effettuare il versamento del 10 per cento dei redditi prodotti dal lavoratore impatriato, in presenza dei requisisti di cui all’articolo 5, comma 2-bis, lett. a), D.L. 34/2019 che consentono la detassazione del reddito in misura pari al 50 per cento e del codice tributo “1861”da indicare, in ipotesi di  versamento del 5 per cento dei redditi, ricorrendo i requisisti di cui all’articolo 5, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 34/2019 per la detassazione del reddito in misura pari al 90 per cento.

Tale versamento consentirà al beneficiario, terminato il primo periodo di fruizione del regime agevolato, di prorogare di un ulteriore quinquennio l’agevolazione prevista per i lavoratori trasferiti in Italia beneficiando della tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, ovvero, in presenza di almeno tre figli minori, nella misura del 10 per cento.

Per optare per la proroga, il lavoratore dovrà effettuare il versamento del 10 per cento del reddito corrispondente al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, purché ricorrano i seguenti requisiti tra loro alternativi:

  1. a) presenza al momento dell’esercizio dell’opzione di almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  2. b) acquisto da parte del lavoratore, del coniuge, del convivente e/o dei figli, anche in comproprietà, di un immobile residenziale in Italia successivamente al trasferimento ovvero nei 12 mesi precedenti al trasferimento ovvero nei 18 mesi successivi all’avvenuto versamento.

Se il lavoratore al momento dell’esercizio dell’opzione unitamente alla sussistenza del requisito b) ha almeno tre figli minorenni o a carico, può effettuare il suddetto versamento in misura ridotta del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell’opzione.

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