Contenzioso Tributario

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di accertamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.

Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi; infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

E’ per questo che è necessario farsi assistere da un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, avvocato….) con la necessaria esperienza e la necessaria expertise.

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I gradi di giudizio

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

  • in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
  • in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

​Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.

Assistenza tecnica

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato (commercialista, consulente del lavoro, avvocato…).

Il dott. Ivo Ciraci ha maturato una lunga esperienza nel settore grazie anche ai 20 anni di servizio prestati con il corpo della Guardia di Finanza.

L'avvio del processo tributario

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, che va notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto.

Il ricorso in appello

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.

 

Il ricorso in cassazione

Le sentenze pronunciate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo per i seguenti motivi:

  • motivi attinenti alla giurisdizione;
  • violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • nullità della sentenza o del procedimento;
  • omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

​Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.