LA LICENZA TAXI: aspetti fiscali

LA VENDITA DELLA LICENZA TAXI: TASSABILE OPPURE NO?

La tassazione del trasferimento della licenza taxi costituisce ormai da tempo un argomento di scontro interno alla giurisprudenza, sebbene gli ultimi approdi sembrerebbero deporre verso una tendenza al consolidamento della posizione più recentemente assunta dalla Corte di Cassazione.

La Cassazione si è pronunciata sulla questione in tempi recenti stabilendo, con la sentenza n. 23143/2017, che la licenza taxi è un bene strumentale di natura immateriale. La cessione di licenza taxi, deve ritenersi onerosa (…) il cui trasferimento realizza quindi una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, costituendo peraltro fatto notorio l’esistenza di un vero e proprio mercato di rivendita delle licenze taxi: in sostanza, la cessione di licenza di autoservizio pubblico non di linea si presume onerosa ed è idonea a determinare una ricchezza tassabile[1].

Nello stesso senso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 30029/2018, con cui i giudici hanno stabilito che, in assenza di un atto pubblico di donazione (si trattava di cessione di licenza tra padre e figlio), è legittimo presumere che il trasferimento sia avvenuto a titolo oneroso, con conseguente formazione di plusvalenza tassabile ai fini IRPEF. Quindi, se manca l’atto di donazione della licenza taxi nella forma dell’atto pubblico, anche se il trasferimento avviene tra parenti strettissimi (e, dunque, a maggior ragione se avviene tra soggetti terzi), si deve presumere che si tratti di negozio giuridico a titolo oneroso, con conseguente (possibile) formazione della relativa plusvalenza tassabile.

Nello stesso senso, peraltro, si è recentemente attestata la giurisprudenza di merito[2].

Da ultimo e per completezza si evidenzia che, ai fini dell’imposta di registro, la stessa Cassazione ha stabilito che il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d’azienda e, pertanto, sconta l’imposta di registro alla stessa stregua dei contratti verbali di trasferimento di aziende[3].

CONCLUSIONI

Attesa la giurisprudenza ondivaga (vi sono, è il caso di sottolinearlo, sentenze che propendono per tesi diverse da quelle esposte) questo Studio come orientamento a tutela dei propri assististi condivide e ritiene di dover aderire alla tesi per cui la vendita della licenza taxi fa emergere una plusvalenza tassabile in capo al cedente e, in capo al cessionario la debenza dell’imposta di registro pari al 3%.

 

[1] Conforme, Cass. n. 17476/2017;

[2] Cfr. Comm. trib. reg. di Roma, Sez. X, 14 febbraio 2018, n. 917;

[3] Cfr. Cass. n. 8769/2017.