LAVORATORI ESPATRIATI

Nel quadro di una forte internazionalizzazione e conseguente mobilità transnazionale del personale, è necessario l'ausilio di professionisti che conoscano le particolari fattispecie che contraddistinguono e disciplinano l'invio dei lavoratori in Paesi esteri (c.d. espatriati o expatriates).

Tali aree sono spesso assai diversificate non solo sotto il profilo geografico, ma anche e soprattutto sotto il profilo sociale ed economico.

Nel distacco internazionale - istituto particolarmente utilizzato nei casi in cui si debba inviare un lavoratore all'estero - il datore di lavoro, al fine di soddisfare un suo interesse, pone temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro un proprio dipendente che va così a prestare la sua attività lavorativa per un soggetto terzo.

IC STUDIO accompagna l'azienda durante tutta la procedura e sino al rientro del personale in Italia:

- assistenza nella preparazione della contrattualistica specifica anche in lingua
- adempimenti e comunicazioni precedenti, contestuali e successivi al distacco
- gestione del rapporto di lavoro, buste paga, gestione eventi all'estro (malattie, infortuni)
- consulenza continua relativa alla fiscalità e alla previdenza specifica per il Paese di destinazione

Ci occupiamo, inoltre, di predisporre tutta la documentazione necessaria per l’espatrio nonché di redigere – in lingua italiana e/o altra lingua locale necessaria:
il contratto di lavoro estero corredato dalla C.D. LETTER OF UNDERSTANDING
l’INTERCOMPANY AGREEMENT

FISCALITA' NEL DISTACCO ESTERO

La normativa italiana prevede la WORLDWIDE TAXATION e dunque i soggetti qualificati come residenti fiscali in Italia debbono essere assoggettati ad imposizione in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti.

Inoltre, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale - art. 51, co. 8bis, D.P.R. 917/86.

La tassazione dei redditi sorti da attività di lavoro dipendente svolta all’estero è applicata secondo un sistema di coordinamento fra la normativa nazionale e quella convenzionale. In particolare, è previsto che i redditi di lavoro dipendente percepiti da lavoratori residenti nel territorio dello Stato e prodotti in un Paese Extra-Ue in cui non esiste alcun tipo di convenzione contro le doppie imposizioni e per quelli in cui, invece, esiste una convenzione in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia che all’estero, il contribuente ha diritto ad un credito per le imposte pagate nel Paese estero a titolo definitivo ai sensi dell’art. 165 del Tuir.

L’articolo 15 del Modello OCSE prevede, quale regola generale, l’imponibilità dei redditi di lavoro dipendente nello Stato in cui viene esercitata l’attività di lavoro applicando la normativa di tale Stato.

Tuttavia viene prevista una deroga a tale principio generale che prevede l’esenzione dalla tassazione fiscale nello Stato in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente, a fronte della tassazione nel caso in cui il lavoratore abbia la residenza in Italia. Tale deroga ha valore nel caso in cui siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
il lavoratore deve soggiornare nello Stato in cui svolge l’attività lavorativa per un periodo non superiore a 183 giorni;
- le remunerazioni devono essere pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- le remunerazioni non devono essere pagate da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.